Negoziata congiuntamente dalla Commissione europea, a nome della Comunità e dalla Presidenza del Consiglio, a nome degli Stati membri, questa Convenzione costituisce una prima storica nei rapporti internazionali. Essa consacra infatti un consenso mai raggiunto fino allora dalla comunità internazionale su una serie di principi di base e di concetti legati alla diversità culturale. Questo testo costituisce la base di un nuovo pilastro di governance mondiale in materia culturale.
1. Qual è la portata del testo approvato dall’UNESCO?
La Convenzione dell’UNESCO consacra norme, principi e referenti comuni in materia di diversità culturale a livello mondiale. È la prima volta che si è potuto raggiungere un simile consenso su questi temi da parte di la comunità internazionale.
Questo testo contribuisce in particolare a riconoscere il ruolo e la legittimità delle politiche pubbliche nella protezione e nella promozione della diversità culturale, a riconoscere l’importanza della cooperazione internazionale e a promuoverla per far fronte alle situazioni di vulnerabilità culturali, soprattutto rispetto ai paesi in via di sviluppo, nonché a definire un’articolazione adeguata con gli altri strumenti internazionali che consente la messa in atto effettiva della Convenzione.
La Convenzione rappresenta peraltro una nuova piattaforma per affrontare la cultura nel contesto più ampio dello sviluppo sostenibile.
2. Unione europea e diversità culturale: in che modo la Comunità difende il principio della diversità culturale?
La preservazione e la promozione della diversità culturale figurano tra i principi fondatori della Comunità. Sono iscritti nel trattato, articolo 151 e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 22.3.
In seno all’Unione, l’articolo 151 del trattato che ha consentito lo sviluppo di azioni culturali, soprattutto attraverso il programma Cultura 2000, esige inoltre la presa in considerazione della dimensione culturale nelle altre politiche comunitarie, ad esempio nella politica industriale nel caso del programma MEDIA Plus e nel mercato interno (libera circolazione dei servizi) per quanto riguarda la direttiva «Televisione senza frontiere».
Questo principio è anche pertinente per quanto concerne la dimensione esterna dell’azione comunitaria e l’articolo 151 richiede dalla CE e dai suoi Stati membri la promozione di questo modello nei loro rapporti internazionali, a titolo di contributo ad un ordine mondiale basato sullo sviluppo sostenibile, sulla coesistenza pacifica e sul dialogo tra le culture.
La Comunità ha quindi elaborato una politica di sviluppo ambiziosa che comprende una componente culturale con talune regioni del mondo, in particolare la regione Africa, Carabi, Pacifico (ACP), nonché il Mediterraneo e, più in generale, i paesi vicini dell’Unione. In questo quadro, le politiche della Comunità sostengono e mettono in atto taluni obiettivi specifici consacrati nella Convenzione approvata, come lo sviluppo di industrie culturali locali sostenibili e il miglioramento della circolazione delle opere culturali a livello globale, soprattutto provenienti dai paesi in via di sviluppo.
3. Chi ha negoziato questa Convenzione a nome dell’Unione europea?
La Comunità europea, attraverso la voce della Commissione europea e in virtù del mandato conferitole dal Consiglio nel novembre 2004, ha negoziato accanto agli Stati membri in seno all’UNESCO, di cui era portavoce la Presidenza del Consiglio in carica (tre presidenze successive: Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito) per tutta la durata del processo. Si tratta del modus operandi classico ogni qualvolta le competenze in gioco in una trattativa internazionale sono condivise tra la Comunità e i suoi Stati membri. Le posizioni comuni espresse dalla Commissione o dalla Presidenza, a seconda delle materie, sono state integralmente coordinate nel corso delle trattative.
Si trattava di una “prima” per la Comunità europea in quanto mai in precedenza aveva preso parte ad un negoziato su un testo normativo all’UNESCO.
Parlando quindi con una sola voce, l’Unione europea ha potuto per la prima volta agire come protagonista principale delle trattative in seno all’UNESCO.
Il Parlamento e in particolare la sua commissione «Cultura», ha seguito con attenzione queste trattative ed ha appoggiato l’azione comunitaria nel corso del processo.
4. In che modo questo testo costituisce un nuovo pilastro della governance mondiale?
La Convenzione dell’UNESCO consente di colmare un vuoto giuridico nella governance mondiale stabilendo una serie di diritti e obblighi, a livello nazionale e internazionale, destinati alla protezione e alla promozione della diversità culturale. Questo strumento dovrebbe svolgere per la diversità culturale un ruolo comparabile – e con lo stesso livello normativo – a quello – che svolgono nei rispettivi settori le convenzioni dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’Organizzazione mondiale della sanità e gli accordi multilaterali sull’ambiente.
La Convenzione dell’UNESCO costituisce una piattaforma di discussioni e di scambi sulla diversità culturale a livello internazionale: essa consentirà un’osservazione e un controllo precisi della realtà della diversità culturale nel mondo nonché scambi di vedute, di informazioni e di buone pratiche tra le parti. Questa Convenzione rappresenterà anche il luogo di un coordinamento e di una concertazione delle parti per la promozione degli obiettivi della Convenzione nelle altre sedi internazionali e per il rafforzamento della cooperazione internazionale.
L'obiettivo generale della Convenzione è quello di considerare la diversità culturale in fase di sviluppo di altre politiche, pur garantendo che le politiche culturali sostengano l’accesso equo alle culture locali e alle altre culture del mondo. In tal modo, la Convenzione dell’UNESCO rappresenta, dal punto di vista della Commissione, una trasposizione a livello internazionale dei principi comunitari e in particolare dell’articolo 151.4 in cui si stabilisce che la Comunità tenga conto degli aspetti culturali a titolo di altre disposizioni del trattato.
5. Questa Convenzione rimette in causa gli impegni della Comunità e dei suoi Stati membri all’Organizzazione mondiale del Commercio? Qual è l’interazione di questo testo con gli impegni all’OMC?
La Convenzione non rimette in causa gli impegni all’OMC. Non esiste alcun obiettivo o effetto di estrazione o di esclusione dei beni e servizi culturali dagli accordi dell'OMC. La Convenzione riconosce la specificità dei beni e dei servizi culturali e legittima le politiche culturali interne e internazionali.
Questa Convenzione non è subordinata ad altri trattati, ma si trova su un piano di parità ad esempio con gli accordi dell'OMC. Non è in conflitto ma al contrario complementare rispetto a questi altri accordi internazionali.
La Convenzione dell'UNESCO non modificherà gli accordi dell'OMC (cosa che peraltro non potrebbe fare – ciò è consentito solo ai membri dell’Organizzazione nel quadro delle procedure previste) ma obbligherà le parti a prendere in considerazione gli obiettivi di diversità culturale e le disposizioni della Convenzione all’atto dell’applicazione e dell’interpretazione dei loro obblighi commerciali, nonché delle trattative dei loro impegni commerciali. Di conseguenza, la Convenzione rappresenta un passo in avanti notevole per la protezione e la promozione della diversità culturale a livello internazionale, anche nelle trattative commerciali.
Nella Convenzione nulla pregiudica posizioni che le parti assumeranno nelle sedi commerciali. Da parte sua, la Comunità e i suoi Stati membri hanno una posizione chiara in seno all’OMC sui servizi culturali e audiovisivi che consiste nel preservare la loro capacità di mantenere e sviluppare politiche in questi settori. Nel quadro del ciclo di negoziati di Doha, la Commissione ha quindi indicato che non presenterà alcuna domanda né offerta di impegno commerciale sui servizi audiovisivi e culturali.
6. Quali sono le prossime tappe?
La prossima tappa riguarda l’applicazione della Convenzione e per questo l’avviamento dei processi di ratifica della Convenzione, in particolare da parte della Comunità e degli Stati membri.
Per quanto attiene alla ratifica da parte della Comunità, cui è stata riconosciuta nel testo la possibilità di diventare parte contraente, la Commissione intende approvare sin dal prossimo autunno una proposta di decisione del Consiglio in vista di una tale approvazione.
Avviando un processo in vista dell’applicazione della Convenzione dell’UNESCO, la Comunità e gli Stati membri lanceranno un segnale chiaro del loro impegno a favore della diversità culturale, nella successione logica della loro forte implicazione nei negoziati e della loro volontà di lavorare con i loro partner per promuovere questo principio a livello internazionale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://europa.eu.int/comm/culture/portal/action/diversity/unesco_en.htm